Legislazione
CCNL Cooperative Sociali 1994-1997
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici
ed i lavoratori
delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo
VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE
La cooperazione sociale, con le sue attività
socio-sanitarie-assistenziali-educative e di inserimento lavorativo rappresenta,
a sei anni dall'attuazione della Legge 8.11.91 n.381 "Disciplina delle Cooperative
sociali", un segmento significativo di produzione di servizi in crescita anche
dal punto di vista occupazionale.
Questo settore può contare su circa 3.000 cooperative con oltre 80.000 addette/i
nonchè sul contributo del volontariato che opera in tale ambito e le collaborazioni
col mondo associativo.
Questo sviluppo segnala come ormai da tempo si va affermando in tema di gestione
dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi e in materia di politiche
attive del lavoro verso le fasce deboli, l'integrazione tra i soggetti pubblici
e quelli privati.
Le parti sottolineano la necessità che tale rapporto sia inserito all'interno
di un quadro di indirizzi di politica nazionale e territoriale, tale da integrare
e qualificare l'insieme di risorse pubbliche e private disponibili. Il quadro
di indirizzi deve tra l'altro porre in relazione bisogni e diritti dell'utenza,
efficienza nella organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali
e trattamento economico-normativo delle lavoratrici e dei lavoratori. In questo
ambito le organizzazioni cooperative possono assumere un ruolo innovativo con
un'offerta qualificata di servizi e modelli organizzativi in funzione dei bisogni
dell'utenza.
In coerenza con il protocollo nazionale di relazioni industriali sottoscritto
tra LEGACOOP, CCI, AGCI e CGIL, CISL, UIL in data 5.4.1990, le parti firmatarie
del presente verbale di accordo preliminare ribadiscono il proprio impegno ad
operare nelle diverse sedi istituzionali e legislative per favorire il consolidamento
di una qualificata presenza della realtà cooperativa in questi ambiti.
E' convinzione comune che per lo sviluppo di un corretto mercato di riferimento,
elemento centrale sia il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e la cooperazione
sociale, che oggi risulta largamente inadeguato. La situazione è infatti caratterizzata
da alcuni elementi preoccupanti per il raggiungimento delle finalità indicate,
in particolare:
a) la difficoltà a recepire e realizzare a livello regionale e territoriale
la Legge 381/1991;
b) l'esistenza di un mercato fortemente differenziato a livello territoriale
che comporta difficoltà alla estesa applicazione del CCNL;
c) il perdurare di una differenziazione sul territorio per quanto riguarda il
trattamento previdenziale delle/dei socie/i lavoratrici/ori, con la conseguenza
di creare situazioni che non garantiscono nei rapporti di convenzione e/o appalto
una corretta relazione tra qualità dei servizi e costi degli stessi;
d) l'utilizzo del parametro economico come metro prevalente di selezione tra
i contraenti da parte dei soggetti pubblici.
Per questi motivi è necessario sottolineare e riaffermare che il presente CCNL
è ritenuto dalle parti contraenti base comune di confronto con le diverse Pubbliche
Amministrazioni, ribadendo la necessità che nei soprarichiamati rapporti l'applicazione
contrattuale sia un requisito specificatamente previsto e qualificante nonchè
di limitare l'accesso ai soprarichiamati rapporti alle sole realtà cooperative
che ne garantiscano l'applicazione.
In relazione a quanto sopra le parti sono pertanto impegnate:
a) ad una definizione del CCNL tale da favorire un'offerta qualificata dei servizi;
b) ad intervenire verso i soggetti pubblici e privati committenti per la corretta
e puntuale assunzione dei costi delle prestazioni, quali risultano dall'applicazione
del CCNL nella determinazione dei corrispettivi di convenzione e/o appalto.
Le parti, mentre raggiungono un accordo per il rinnovo della parte normativa
ed economica del contratto che si applica alle lavoratrici ed ai lavoratori
delle cooperative operanti nel settore, a fronte delle difficoltà sopra citate
che impediscono la crescita di tale settore in modo organico, evidenziano al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le seguenti argomentazioni al
fine di assumere a livello istituzionale le conseguenti necessarie iniziative.
In particolare sottolineano la necessità che siano attuati sia a livello di
governo nazionale sia a livello regionale tutti i provvedimenti applicativi
delle leggi di interesse del settore:
· istituire in tutte le Regioni l'albo delle cooperative sociali;
· prevedere modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi;
· rilanciare la formazione professionale indispensabile allo sviluppo della
occupazione e ad assicurare qualità ed efficienza dei servizi;
· introdurre forme di agevolazioni contributive e fiscali condizionate al rispetto
delle condizioni economiche e normative previste dal CCNL;
· costituire osservatori nazionali, regionali e/o provinciali permanenti, come
da apposita norma contrattuale, con la partecipazione dei Ministeri del Lavoro
e della Previdenza Sociale, della Sicurezza Sociale al fine di svolgere, tra
l'altro, attività di monitoraggio sugli appalti e di controllo sul recepimento
delle regole di mercato indicate dai Ministeri competenti;
· emanazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di
una tabella del costo del lavoro, da aggiornare periodicamente, derivante dal
presente CCNL e dalle normative di legge affinchè sia utile a comporre la soglia
minima nella determinazione delle basi d'asta e della congruità dei corrispettivi
di committenza.
· definire un articolato tipo di capitolato di appalto cui deve attenersi la
pubblica amministrazione;
· definire i criteri per l'assegnazione di appalti con offerta più vantaggiosa,
con particolare riferimento alla qualità della prestazione;
· portare urgentemente a soluzione, con apposita iniziativa ministeriale, una
riforma in materia di salario convenzionale, istituendo un livello unico nazionale
che dia diritto a 52 contributi settimanali annui e gradualmente porti a 26
giornate lavorative mensili, nonchè un inquadramento previdenziale proprio per
le cooperative di tipo a) ex art. 1 Legge 381/1991 che comporti una adeguata
riduzione della contribuzione previdenziale per le cooperative operanti al di
fuori del regime dei salari medi convenzionali;
· considerare urgente un intervento che collochi in maniera corretta la figura
della/del socia/o lavoratrice/ore in modo da valorizzare da un lato la sua partecipazione
alla gestione dell'impresa cooperativa, dall'altro da regolare tutte le normative,
economiche e previdenziali connesse alla sua prestazione di lavoro.
Al fine di garantire eque condizioni di mercato, le parti, in coerenza con quanto
sopra affermato, riconfermano la conseguente necessità che lo strumento del
salario convenzionale, fissato con decreto ministeriale in base alla normativa
vigente, venga applicato esclusivamente per i servizi in quei determinati territori
per i quali esso è stato definito.
Le parti sono consapevoli che senza significative e nuove risposte a tali problemi
aumenterebbero enormemente gli ostacoli alla attività e alla presenza stessa
della cooperazione sociale rendendo sempre più formale qualsiasi regolamentazione
contrattuale del rapporto di lavoro, con effetti gravissimi, sia per quanto
attiene la tutela e la valorizzazione del lavoro che la situazione generale
del comparto dei servizi alle persone che si troverebbe così alla mercè di logiche
speculative tese solo al massimo risparmio.
Tenendo conto delle difficoltà incontrate nella gestione del precedente contratto,
le parti si impegnano ad una azione congiunta al fine di realizzare gli osservatori
citati.
Per quanto riguarda gli aspetti di loro più diretta competenza, al fine di assicurare
al settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
uno strumento utile a garantirne prospettive di crescita nella trasparenza ed
al contempo utile alla gestione delle tematiche contrattuali, le Parti convengono
sulla necessità di costituire Commissioni Paritetiche.
Nel corso della gestione contrattuale le parti individueranno pertanto ogni
misura utile a rendere maggiormente operative le attività di tali Commissioni
Paritetiche, ivi comprese le eventuali risorse necessarie, e ne definiranno
lo schema di modalità di funzionamento ai medesimi livelli nazionale, regionale
e/o provinciale di cui all'art. 9 "Diritto d'informazione e confronto tra le
parti".
Le Commissioni Paritetiche, che avranno carattere di bilateralità e saranno
nominate dalle parti firmatarie ai vari livelli previsti, svolgeranno le seguenti
funzioni:
· attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di applicazione del
CCNL anche utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori;
· valutare e gestire congiuntamente le esigenze specifiche di applicazione del
presente contratto in materia di persone svantaggiate (sede esclusiva a livello
territoriale) in base a quanto previsto all'art. 2 del CCNL;
· valutare esigenze relative ai bisogni formativi del settore e promuovere idonee
iniziative a sostegno, anche valorizzando gli strumenti bilaterali costituiti
tra Centrali Cooperative e Confederazioni Sindacali nell'ambito della formazione;
· individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta
applicazione contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per
gli eventuali usi previsti dalle leggi e segnalare agli organismi competenti
eventuali inadempienze.
· collaborare per l'applicazione settoriale della Decreto Legislativo 19.9.1994
n.626 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento
con la Commissione prevista dall'Accordo interconfederale del 5.10.1995;
· gestire le procedure per la conciliazione delle controversie individuali e
plurime su ricorso delle parti firmatarie ai sensi della lettera d) del Titolo
VIII del Protocollo del 5.4.90 definito tra le Centrali Cooperative e le Confederazioni
Sindacali relativamente al livello territoriale.
Valido dall'1.4.95 al 31.12.97
TITOLO I
VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative
sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo
ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento
o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione
ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione
e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti
al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi
ordinari;
c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e
commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e
lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio
di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché in base
alle modalità di organizzazione della produzione.
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come
finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento
atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a verificare
il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
· comunità alloggio per minori;
· centro di informazione e/o di orientamento;
· centri di aggregazione giovanili;
· servizi di animazione territoriali;
· comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
· comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
· centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e
psichici;
· servizi di assistenza domiciliare;
· centri diurni per anziane e anziani;
· gestione di strutture protette;
· attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate
realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale,
agricolo e commerciale;
· attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso
strutture comunitarie semi-residenziali e residenziali.
Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle
comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b dell'art: 1 della legge
38l/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di
attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo
degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore
nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di
direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi
produttivi e di sviluppo dell'Azienda, di partecipare al rischio di impresa
e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire
economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a
disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando
le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto
attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori
delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali
innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia
di socia-lavoratrice e di socio lavoratore.
Art. 2
(Persone svantaggiate)
Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art.4 della legge 8.11.1991
n.381 "Disciplina delle Cooperative Sociali".
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra
le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare
disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per
il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere
culturale, organizzativo e/o sociale.
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la
loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che
preveda la durata e le modalità dell'inserimento.
Le Commissioni Paritetiche, la dove costituite, assumono l'onere di sollecitare
presso gli enti locali una azione di coordinamento, di supporto per tutta la
durata del progetto tramite la garanzia di:
· servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
· di assistenza alla persona ed alla famiglia;
· di trasporto;
· di formazione;
· di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
· di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità;
· di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.
Allo stesso modo, in attesa della riforma della legge del collocamento obbligatorio,
le Commissioni Paritetiche, la dove costituite dovranno considerarsi organismo
funzionale ad una organica politica per l'occupazione e quindi in stretto collegamento
con le istituzioni di governo del mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a definire iniziative congiunte per la definizione dell'assetto
dei servizi e legislativo.
Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono
sulle seguenti modalità di trattamento:
A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale
per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
B) Le Commissioni Paritetiche di cui al verbale di accordo preliminare, in raccordo
con la Commissione Circoscrizionale per l'impiego ed i servizi della Unità Sanitaria
Locale, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche,
attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di una articolata
informazione fornita dall'impresa cooperativa preventivamente all'avvio di un
percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono
un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli
EE.LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative
dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:
1) convenzioni con enti locali, A.S.L. ed eventuali organismi associativi per
"borse di lavoro" o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza
di Contratti di Formazione e Lavoro;
2) contratti ad orari ridotti;
3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure
e terapie riabilitative);
4) salari di primo ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con
uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa
rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica
e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più
ampio e a verificare l'eventuale grado di idoneità al lavoro delle persone stesse,
può essere previsto l'instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti
personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione.
I progetti, di cui le commissioni paritetiche controllano l'applicazione e gli
sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto
con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento
in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa),
il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
Al termine di tali progetti ed in presenza di possibili evoluzioni positive
possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo
previsti al punto precedente.
D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo
non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito
e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda,
la cooperativa propone alle Commissioni Paritetiche, dove costituite, che esprimono
su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere
la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.
E) Le parti potranno richiedere alle Commissioni Paritetiche la revisione del
rapporto instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A)
e B) in relazione all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche
delle persone svantaggiate.
F) Qualora le Commissioni Paritetiche non siano state istituite, le imprese
si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati
alle OO.SS. provinciali di competenza.
Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito
al tema dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.9.97,
un confronto sulla intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione
del complesso degli istituti ai fini del prossimo CCNL.
Art. 3
(Rinvio a norma di legge)
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
Art. 4
(Condizioni di miglior favore)
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in
atto.
A tal fine in sede di confronto aziendale di cui all'art. 9 del CCNL verranno
individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e
nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal
presente CCNL.
Art. 5
(Inscindibilità delle disposizioni contrattuali)
Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni
aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
Art. 6
(Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa)
Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero nell'arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL saranno recepite nell'ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.
Art. 7
(Decorrenza e durata)
Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall'1.4.95 e scade il 31.12.97; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza, anche in coerenza con l'esito della verifica di cui alla clausola attuativa dell'art. 72 del presente contratto.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 8
(Protocollo di relazioni industriali)
Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del Protocollo Nazionale
di Relazioni Industriali del 5.4.1990 sottoscritto tra Centrali Cooperative
e CGIL-CISL-UIL.
Pertanto tale Protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi,
parte integrante. Lo stesso Protocollo costituisce parte operativa per quanto,
dello stesso, non è previsto specificatamente dal presente CCNL.
Art. 9
(Diritto di informazione e confronto tra le parti)
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano
l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli
accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte
le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative,
ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti
di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si
sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché
aziendale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse
si incontreranno in particolare per:
· analizzare l'andamento del settore;
· verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
· verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
· valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
· valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte
alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione
dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle
risorse disponibili.
B) Livello Regionale o Provinciale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse
si incontreranno in particolare per:
- a livello regionale:
· verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali
ex Legge 381/91;
· analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la
Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché
vengano attivati e/o potenziati di corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal
presente CCNL;
- a livello provinciale:
· analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione
all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la
Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze,
si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti dei costi connessi
con l'applicazione del presente CCNL;
· verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
· valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative nei confronti
della Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale,
affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento
e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal
presente CCNL.
In caso di accordo per l'effettuazione della contrattazione di secondo livello
in sede regionale in sostituzione di quella prevista in sede provinciale, così
come previsto dall'art. 10, le parti regionali, sentite le rispettive parti
provinciali, potranno concordare di sostituire parzialmente l'informazione a
livello regionale.
C) Livello Aziendale (per le imprese oltre i 15 addetti)
Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro assenza
alle R.S.A., od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni
sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti
e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti ed i programmi
di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi
organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente
fornite alle RSU, od in loro assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle OO.SS.
territoriali firmatarie del CCNL.
Osservatorio nazionale
Le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione Socio-Sanitaria-Assistenziale-Educativa
e dell'Inserimento Lavorativo Cooperativo dell'Osservatorio Nazionale sulla
Cooperazione, previsto dal protocollo di intesa interconfederale del 5.4.1990.
La sezione dell'osservatorio è guidata dal Comitato composto da sei (6) componenti
effettivi e sei (6) supplenti, nominato dalle parti stipulanti.
La Sezione opererà secondo le norme del regolamento approvato dal Comitato di
gestione fermo restando l'impegno ad individuare le fonti di finanziamento di
ogni singola iniziativa, nel quadro della integrazione con l'osservatorio generale
di cui al Protocollo del 5/4/90.
La Sezione dell'Osservatorio potrà utilizzare i risultati di ricerche effettuate
a cura delle parti stipulanti il CCNL od a cura dell'Osservatorio generale sulla
cooperazione o promuoverne di sua iniziativa .
Oltre ai temi di cui al punto 1) del protocollo d'intesa interconfederale 5/4/90
le problematiche di settore che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi
nel settore della cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:
· presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;
· stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l'insieme
delle questioni che attengono al settore di attività;
· verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni
industriali e sindacali;
· applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro,
sullo stato della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro;
· situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale
e degli andamenti occupazionali;
· qualità ed efficienza dei servizi nell'ambito del settore.
Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'osservatorio nazionale
saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune
valutazioni nonché un loro eventuale utilizzo.
I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate saranno pariteticamente
ripartiti fra le stesse secondo modalità da concordarsi.
Osservatori territoriali
Le parti convengono di promuovere la costituzione di Osservatori regionali,
e/o provinciali su delega di questi, aventi analoghe caratteristiche organizzative
e operanti in relazione ai temi richiamati per il livello di competenza.
Art. 10
(Struttura della contrattazione)
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del protocollo sulla
"Politica dei redditi" del 23.7.93 compatibilmente con la specificità del presente
contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Il livello provinciale può essere sostituito da quello regionale su accordo
tra le parti territorialmente interessate. La scelta del livello terrà anche
conto del numero di aziende presenti sul territorio e della presenza delle strutture
di rappresentanza delle parti.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni
sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle
prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione
delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente
con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione
per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle
sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del
potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della
situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività
e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
· disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
· invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata
a.r.;
· inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i
termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza
medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad
azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al
1 comma, la norma di cui al 2 comma avrà efficacia limitatamente ai due mesi
successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui
alla lettera c. del presente articolo verrà anticipata di tre mesi se della
violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi rispetto
alla normale decorrenza se responsabili sono le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato
di un anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale
A decorrere dal primo giorno del 4 mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta
disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al
1 comma della lettera b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà
erogata a tutti i lavoratori una indennità di vacanza contrattuale pari al 30%
del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi
contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7 mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
del tasso d'inflazione programmato.
2. Il contratto territoriale
Esso potrà essere provinciale o in alternativa, a norma del presente articolo,
regionale.
3. Confronto applicativo aziendale
I titolari di tale confronto sono le aziende e le R.S.U. o in loro assenza le
R.S.A.
E' demandata al confronto tra le RSU o in loro assenza le RSA e la direzione
aziendale la verifica dell'applicazione del contratto, delle leggi sociali e
delle norme in materia di condizioni di lavoro.
E' altresì prevista per le parti a livello aziendale la discussione sull'applicazione
delle seguenti materie:
- ambiente;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- formazione professionale;
- inquadramento professionale;
- gestione dell'orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire
la trasformazione delle giornate del 2 giugno e 4 novembre da giornate a retribuzione
aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto allo studio;
- nonchè quant'altro espressamente rinviatovi.
Tale confronto avverrà entro un mese dalla firma del presente CCNL per la prima
applicazione dello stesso ed almeno annualmente per quanto attiene le materie
ad esso rinviate.
Norma transitoria
Le parti concordano di rinviare alla contrattazione nazionale la definizione
della tempistica, delle materie e dei criteri per la affermazione della contrattazione
di secondo livello, la quale, pertanto, potrà svolgersi solamente sulla base
delle relative norme dalle stesse definite.
Art. 11
(Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali)
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n.146, le parti individuano
in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:
· le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare
la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto
a:
· persone non autosufficienti;
· minori;
· soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità
delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati,
nell'ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti
di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili
inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.
A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio
cui applicare la normativa del presente articolo.
Art. 12
(Procedure per la prevenzione del conflitto)
Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal Titolo 8 del Protocollo 5.4.1990 tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali.
Art. 13
(Pari opportunita' tra uomo e donna)
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito
a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto
da una componente designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle Centrali Cooperative,
tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre
essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole
realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate
a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le Associazioni Cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il
loro funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i
termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari
Opportunità.
Le finalità dei Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle
definite dalla legge di riferimento. I Comitati costituiti al livello territoriale
opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le
Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi
dalla data della stipula del presente CCNL.
Art. 14
(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche)
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura
pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione
di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione
psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui
alla legge 162/90.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative
non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante
dagli istituti previsti dal presente contratto.
Art. 15
(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap)
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate".
Art. 16
(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attivita' di volontariato al sensi della legge 266/91)
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
Art. 17
(Rappresentanze sindacali)
Le rappresentanze sindacali nelle Cooperative e nelle società collegate sono
le R.S.U. (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo
d'intesa sottoscritto tra LNCeM, CCI, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre
1994 che costituisce parte integrante del presente CCNL.
Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero
dei componenti le R.S.U., convengono quanto segue:
a) 3 (tre) componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano
fino a 75 addette/i;
b) 4 (quattro) componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano
da 76 a 150 addette/i;
c) 5 (cinque) componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano
da 151 a 200 addette/i;
Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle
Cooperative e nelle società collegate sono le RSA (Rappresentanze Sindacali
Aziendali).
Le R.S.U. o in loro assenza le R.S.A. hanno competenze per quanto previsto dall'art.
9.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze Sindacali
sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art.
23 della legge 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i
criteri di cui all'art. 24 della legge medesima.
A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi
l'esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi
orari retribuiti di cui al comma precedente.
Art. 18
(Permessi per cariche sindacali)
Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni
sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai
permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70 per la partecipazione
alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto
dalle organizzazioni predette all'azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore
dipende.
Art. 19
(Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive)
Per il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di lavoratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e per la concessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche elettive, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge 300/70.
Art. 20
(Assemblea)
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di
lavoro nonchè durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione.
L'Azienda Cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo
svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle
lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella misura
massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 17 del presente CCNL e
nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
In assenza delle R.S.U. le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle R.S.A.
unitamente alle OO.SS. firmatarie del contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva
comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare,
nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini
esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee
dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
Art. 21
(Affissione)
E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie
del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma
delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale
e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente
consegnate alla Direzione aziendale.
Art. 22
(Contributi sindacali)
Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della
propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o
dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate
in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza ed alla organizzazione sindacale
interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle
addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni
sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse
secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento
di distinta nominativa.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi
del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23
(Assunzione)
Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le
professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione
al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che
regolano la materia.
All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice ed al lavoratore,
per iscritto, quanto segue:
· la tipologia del rapporto di lavoro;
· la data di decorrenza dell'assunzione;
· il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
· il trattamento economico;
· la durata del periodo di prova;
· tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Prima dell'assunzione in servizio, la Cooperativa potrà accertare l'idoneità
fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate,
delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza.
L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente
con quanto previsto dalle Leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra
le parti.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta convengono
di escludere dalla riserva di cui all'art. 25 della Legge 23 luglio 1991 n.223
le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali:
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore
senza titolo, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttore
di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista
soccorritrice/ore, educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza
di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali
ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore
con titolo, infermiera/ere generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi
e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore
dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche
in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista
della riabilitazione, infermiera/e professionale, consigliere di orientamento,
capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore
professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi
complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, responsabile di area
aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Art. 24
(Documenti di lavoro)
All'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare
i seguenti documenti:
· libretto di lavoro e cartellino rosa;
· stato di famiglia;
· residenza anagrafica;
· libretto di idoneità sanitaria;
· fotocopia di codice fiscale;
· fotocopia documento di riconoscimento valido;
· certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio);
· eventuale libretto di pensione;
· certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai
documenti e ai dati forniti all'atto dell'assunzione.
Art. 25
(Rapporti di lavoro a tempo determinato)
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1
del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987,
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi
di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni,
all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni della legge
25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della
Cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti
ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali
con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la
totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto
durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali
della Cooperativa anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica,
assistenziale, nonchè promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL., Province,
Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi
di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario
non retribuito concesso dalla Cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico
(arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonchè in caso di impugnativa
di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione
del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio,
permessi, servizio militare).
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale
assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b),
c) e g).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a
tempo determinato per Cooperativa.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire
a carenze stabili dell'organico.
Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del
presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza
sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni
in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al primo
comma del presente articolo.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente
possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.
Art. 26
(Lavoro a tempo parziale)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
· favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività
della Cooperativa;
· consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e
dei lavoratori, ferme restando le esigenze della Cooperativa.
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Cooperative secondo
i seguenti principi:
· volontà di entrambe le parti;
· in caso di assunzione a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza,
per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici
e dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi, già dipendente,
aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La Cooperativa risponderà entro 20 (venti) giorni alle richieste di trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale
risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle rappresentanze
sindacali.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto
di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria
opzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue.
A) Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
· l'eventuale periodo di prova;
· l'orario settimanale;
· la qualifica assegnata.
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione
di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile
solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare
su più ubicazioni ove la Cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale
e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa
derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore con rapporto a tempo parziale
presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio
comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da
un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso
delle spese per tragitti non inferiori ai Km 15 sulla base di criteri definiti
dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove
prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di
posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la Cooperativa,
in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà, dandone comunicazione
alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali
del personale part-time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore che ha avuto l'assunzione
con contratto a tempo parziale.
C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui
alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice
e al lavoratore e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed
all'Ispettorato del Lavoro.
D) Il personale che ha avuto l'assunzione a tempo parziale avrà la retribuzione
in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere
inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera
di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 69.
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto,
alla 13 mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie
e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.
G) Per la tredicesima mensilità si corrisponderà una quota pari all'8,33% della
retribuzione percepita per le ore lavorate.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici
madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in
proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti
contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto
a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva
durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno
i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto
al periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione
saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale
in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro
supplementare.
Art. 27
(Contratti di formazione e lavoro)
Per l'assunzione di personale con contratto di formazione lavoro si fa riferimento
all'accordo interconfederale del 5.10.95 intercorso in materia.
In riferimento a quanto previsto nella apposita tabella allegata a tale accordo,
concernente i livelli da escludersi e l'individuazione delle professionalità
intermedie ed elevate, in considerazione delle modifiche intervenute con il
presente CCNL in materia di inquadramento del personale, la sezione relativa
risulta così modificata:
- professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli I, II, III;
- professionalità intermedie: quelle relative ai livelli IV, V;
- professionalità elevate: quelle relative ai livelli VI, VII; VIII, IX, X.
Art. 28
(Apprendistato)
I rapporti di lavoro con contratti di apprendistato sono definiti nel rispetto
della legislazione vigente.
Le parti, in considerazione delle modificazioni intercorrenti, si reincontreranno
entro due mesi dalla firma del presente CCNL per una compiuta regolamentazione
della materia.
Art. 29
(Periodo di prova)
L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo
di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:
· 1 livello 30 gg. di effettiva prestazione
· 2 livello 30 gg. di effettiva prestazione
· 3 livello 30 gg. di effettiva prestazione
· 4 livello 30 gg. di effettiva prestazione
· 5 livello 60 gg. di effettiva prestazione
· 6 livello 60 gg. di effettiva prestazione
· 7 livello 60 gg. di effettiva prestazione
· 8 livello 180 gg. di effettiva prestazione
· 9 livello 180 gg. di effettiva prestazione
· 10 livello 180 gg. di effettiva prestazione
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto
di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi
del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero
alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione
relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonchè i ratei di ferie, di tredicesima
e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice
ed il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora
siano in grado di riprendere il servizio entro 60 gg.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto
di lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
Art. 30
(Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art... il contratto di impiego a tempo
indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso
i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:
Liv. 1/2/3/4 Liv. 5/6/7 Liv. 8/9/10 per anzianità di servizio fino a tre anni
15 gg. 45 gg. 90 gg. per anzianità di servizio oltre i tre anni 30 gg. 60 gg.
120 gg. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo
della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia
nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà
alla lavoratrice ed al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione;
la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa
in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Art. 31
(Rilascio dei documenti e del certificato dl lavoro)
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa
riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore i dovuti documenti regolarmente
aggiornati e di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa dovrà
rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con
l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla
stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
Art. 32
(Trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 297/82.
Art. 33
(Mobilità e trasferimenti)
Per mobilità temporanea si intende:
· la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;
· utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel
rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.
Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire
trasferimento definitivo.
In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art. 10, verranno verificati
i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con
carattere definitivo attuati ai sensi dell'art. 13 della legge 20.5.1970 n.
300.
Art. 34
(Cambi di gestione)
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del
servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti
a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni
di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti.
A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima
dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS.
territoriali e alle RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque
prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS.
territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta
applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni
di legge in materia.
B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni
richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei
modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione
del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto
all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto
d).
Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio
diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione
medesimi.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o
convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato
applicazione, l'Azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione
e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici ed i lavoratori
che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di
7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative
all'assunzione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle
modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con
eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni
di lavoro, l'Azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale
dell'Azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi ed in mansioni
equivalenti.
TITOLO V
COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
Art. 35
(Comportamento in servizio)
La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale ed alle regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Art. 36
(Ritardi ed assenze)
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente
e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il proprio orario di
lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore
debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le
assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente
alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono
oggetto di sanzioni disciplinari di cui all'art. 37 e comportano la perdita
della relativa retribuzione.
Art. 37
(Provvedimenti disciplinari)
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
In conformità all'art. 7 della Legge 300/70 le mancanze della lavoratrice e
del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da
parte dell'azienda:
· richiamo verbale;
· richiamo scritto;
· multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
· sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
4 giorni;
· licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore
alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi
5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel
corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno presentare le loro
giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto
valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di
giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione
alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o
all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello
della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o
il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere,
nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla
quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione
e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'UPLMO.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'Azienda Cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio
del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2
anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione
del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari
è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno
essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà
essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze
di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri
scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente
recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa
alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa.
Vi si incorre per:
· inosservanza dell'orario di lavoro;
· assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per tale caso la multa
sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
· inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni
a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per
i ,provvedimenti di sospensione o licenziamento;
· irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti,
quando non abbiano arrecato danno;
· mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo
recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno)
è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza
di queste, all'lNPS.
Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per due volte in provvedimenti di
multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento
di sospensione fino ad un massimo di 4 giorni.
d) Sospensione.
Vi si incorre per:
· inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
· assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
· inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative
disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni
lievi alle cose e nessun danno alle persone;
· presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
· abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto
dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
· insubordinazione verso i superiori;
· irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando
non costituisca recidiva;
· assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti
esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi
della dignità della persona;
· rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere
la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo
(licenziamento).
e) Licenziamento.
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la
ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
· assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
· assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente
o seguente i festivi o le ferie;
· abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei
lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o
alla sicurezza degli ambienti affidati;
· inosservanza delle norme mediche per malattia;
· grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
· danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
· litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
· furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
· esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario
di lavoro;
· contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione
inerente all'assunzione;
· azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
· gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione
della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore
della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non
esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere
ricondotti alle stesse lettere.
Art. 38
(Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapportl di lavoro con l'utenza)
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della Legge 13.05. 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall'impresa.
Art. 39
(Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori)
L'impresa, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicurerà l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici ed ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.
Art. 40
(Ritiro della patente)
Alla lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità
di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che
non comportano il licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente
necessaria per l'esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto
alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione
alcuna ne maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati,
previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità,
altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale
verrà a prestare servizio.
Art. 41
(Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio)
L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà oggetto di confronto applicativo tra le parti in sede aziendale al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 42
(Inquadramento del personale)
L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente
svolte.
Durante il processo di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate l'inquadramento
professionale deriva da una valutazione congiunta sia delle capacità professionali
espresse sia del raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi professionali.
Al termine del processo d'inserimento lavorativo l'inquadramento professionale
è determinato esclusivamente in base alle mansioni svolte e al ruolo effettivamente
ricoperto.
I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
· 1 Livello
Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o
all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia,
ausiliaria/o.
· 2 Livello
Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina;
· 3 Livello
Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia
con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare
e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza
di base o altrimenti definita/o non formata/o.
· 4 Livello
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore,
autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore
tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive,
istruttore di nuoto, guida, operatore dei servizi informativi e di orientamento.
· 5 Livello
Educatrice/ore senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare
e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza
di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali
ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore
con titolo, infermiera/e generica/o, ricercatrice/o dei servizi informativi
e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore
dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto.
· 6 Livello
Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa,
educatrice/ore professionale, assistente sociale, terapista della riabilitazione,
infermiere professionale, consigliere di orientamento.
· 7 Livello
Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore
professionale coordinatrice/ore.
· 8 Livello
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o,
pedagogista, medico.
· 9 Livello
Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista - medico
se in possesso di 5 (cinque) anni di esperienza nel ruolo, nel settore cooperativo.
· 10 Livello
Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Nota 1
Le responsabili e i responsabili di strutture di medie dimensioni di cui al
CCNL 1.4.92 sono inquadrati all'ottavo livello in qualità di coordinatrice/ore
di unità operativa e/o servizi complessi.
Le responsabili e i responsabili di area aziendale complessa di cui al CCNL
1.4.92 sono inquadrati al nono livello in qualità di responsabili di area aziendale.
Nota 2
I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli
sopra indicati saranno inquadrati, attraverso il rapporto tra le parti in sede
aziendale, sulla base dell'insieme di capacità professionale, autonomia e responsabilità
ed eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuato dai profili
professionali già previsti per ogni singolo livello di inquadramento.
Nota 3
Con riferimento ai livelli settimo e ottavo gli specifici inquadramenti del
personale sono demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione
alla natura semplice o complessa delle strutture operative.
QUADRI
A) Definizione
Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo
parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro
formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione
di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali
globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio 1985 n.190.
B) Procedure per l'individuazione
L'individuazione e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle
cooperative nell'ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive
di cui ai livelli , 8, 9, 10, del presente articolo.
Tale individuazione avverrà all'interno dello specifico sistema organizzativo
e professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio
soggettivo della professionalità espressa.
In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai suddetti livelli
ed appartenenza alla area quadri.
L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice ed
al lavoratore, mediante lettera (previa accettazione da parte dell'interessata
e dell'interessato) che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.
c) Assegnazione non definitiva di mansioni
In attuazione degli artt. n.5 della legge 190/85 e n.1 della legge 106/86 l'assegnazione
temporanea ad un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una
lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo
di 6 (sei) mesi di copertura del ruolo stesso.
D) Formazione professionale
Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento
delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende
si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione
e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito
delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
E) Retribuzione
La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre
che da quella di competenza del livello di appartenenza, da una indennità di
funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro.
L'indennità sopraddetta sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:
8 livello: f. 100.000
9 livello: f. 200.000
10 livello: f. 300.000
Tali indennità decorrono dall'1.1.97.
La collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle rispettive fasce
verrà attuata dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo
b).
Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari
condizioni di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni
attribuite.
Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal
presente contratto, nonchè ai fini del calcolo del TFR.
Alla lavoratrice ed al lavoratore appartenente all'area quadri, si applicano
le norme del presente contratto, disposte per le altre lavoratrici e gli altri
lavoratori e di legge disposte per le impiegate e per gli impiegati.
La società cooperativa è tenuta ad assicurare la lavoratrice ed il lavoratore
appartenente all'area quadri per rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
Art. 43
(Mansioni e variazioni temporanee delle stesse)
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali
è stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia
successivamente acquisito, in conformità all'art. 13 della Legge n. 300 del
20.5.70.
La lavoratrice o il lavoratore, purchè in possesso di necessari titoli professionali
previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra
le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle
inerenti alla sua categoria e livello, sempre che ciò non comporti alcun mutamento
sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria
o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta
la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,
maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore e quella di
inquadramento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore
ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione
della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo di tre mesi.
Art. 44
(Mutamento delle mansioni per inidoneita' fisica)
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità
in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica,
la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare
la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse
rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la
dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento
del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti
dai futuri rinnovi contrattuali.
Art. 45
(Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore)
Nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale del livello di provenienza.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
Art. 46
(Orario di lavoro)
L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei
servizi stabilite dalla direzione aziendale.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito
in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata
di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta
la prestazione lavorativa, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a godere
di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque,
secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Dalla data dell'1.1.92 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari
ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni
lavorative tra quelle esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal
presente CCNL a regime 38 (trentotto) ore rimarrà a titolo personale per le
singole ed i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sarà goduta
giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa
periodizazzione dei permessi individuali retribuiti.
Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti
non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso
all'orario contrattuale di 38 (trentotto) ore settimanali (165).
Art. 47
(Flessibilità)
E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 46 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all'art. 48 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Art. 48
(Lavoro straordinario)
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale
di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art.46.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue
per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà
utilizzato, di intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze
di servizio.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni
sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario 15%
b) lavoro notturno straordinario 30%
c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
d) lavoro festivo notturno straordinario 50%.
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera
lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.53 o
nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni
non a turno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di
effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.
Art. 49
(Lavoro notturno ordinario)
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Per tale lavoro è prevista un'indennità di L. 20.000 per prestazioni oltre le
4 ore e fino alle 8 ore per notte, di L. 10.000 per prestazioni oltre le 2 ore
e fino alle 4 ore per notte. Fino alle 2 ore per notte non è dovuta l'indennità
di cui al presente articolo.
La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici ed ai lavoratori che usufruiscono
dell'indennità di cui all'art. 50.
Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti
a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta
indennità è sostituita da una maggiorazione del 100% su paga oraria lorda per
ogni ora effettivamente svolta.
Art. 50
(Indennità di turno)
Alle lavoratrici ed ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 (cinque) notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.
Art. 51
(Servizio con obbligo di residenza nella struttura)
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori
cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo
una apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta
un'indennità fissa mensile lorda di L. 150.000. Nei casi di richiesta di reperibilità
con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e
per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita
da un'indennità lorda giornaliera di L. 10.000. Gli orari di reperibilità compresi
nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonchè per la consumazione dei pasti
non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così
come definito all'art. 52. La reperibilità richiesta è compensata con l'indennità
di cui ai paragrafi precedenti.
Le parti convengono che il presente articolo sarà oggetto di ridefinizione nel
contesto del prossimo rinnovo contrattuale.
Art. 52
(Pronta disponibilità - reperibilità)
Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari
servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori
e dall'obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più
breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale
fra le parti.
L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute
al servizio di pronta disponibilità vengono definite a livello aziendale fra
le parti, garantendo un equo meccanismo di rotazione.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni,
festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le
ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta una indennità
oraria lorda di £. 3.000. In caso di chiamata al lavoro, l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art.48.
Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni
di pronta disponibilità al mese.
TITOLO VIII
FESTIVITA' E FERIE
Art. 53
(Festività)
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in
occasione di ciascuna delle seguenti festività:
I) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del lavoro
6) Assunzione della Madonna
7) Ogni Santi
8) Immacolata Concezione
9) S. Natale
10) S. Stefano
11) S. Patrono.(a Roma tale festività ricorre il 29 giugno)
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del
lavoratore la normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo
settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore
importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà
prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione
delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali,
ad un corrispondente riposo da fruire, entro trenta giorni dalla data della
festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa,
la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di
riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con
l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione
del lavoro straordinario festivo.
Art. 54
(Ferie)
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie
di 26 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa
di 6 gg.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice
e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge 54/77(S.
Giuseppe. Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo)alla lavoratrice e al
lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi
alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare.
Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro
in azienda.
Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni
sono state spostate alla prima domenica del mese relativo, si provvederà ad
una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti
di domenica.
Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane,
salvo diverse intese aziendali.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente
a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto
in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori
e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore
in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale
e fermo restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il
lavoratore. ove stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in
via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al
godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad
altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo
di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per
le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.
La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il
diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio
prestato ad un dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore
spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La
frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 55
(Permessi e recuperi)
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari
esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso
dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 gg.
di cui all'art. 54 del presente contratto.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice
e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni
in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede
a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al
lavoratore per il numero di ore non recuperate.
Art. 56
(Congedo matrimoniale)
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
Art. 57
(Tutela della maternità)
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 58
(Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile)
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione
del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR
e degli scatti di anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa
nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d. l. c.p.s. 13/O9/46 n. 303.
Per il richiamo in servizio militare si fa riferimento alla legge 370/55.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno
diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo
le disposizioni del citato d.l.c.p.s. 303/46.
Art. 59
(Donazione sangue)
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Art. 60
(Permessi per lutto di famiglia
In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente, del convivente risultanti dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla lavoratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi per evento.
Art. 61
(Aspettativa non retribuita)
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad
un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate
necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la
salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di
6 (sei) mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del
3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza
del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi
che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore
a riprendere servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.
Art. 62
(Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum)
Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice e scrutatore, segretaria e segretario di seggio, rappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 63
(Diritto allo studio)
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi
in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli
esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario
e durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere
le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore
dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali
retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e. comunque,
di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli
di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti.
Art. 64
(Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali)
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa
cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari
ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell'8%
del totale dell'organico della cooperativa facente capo al presente CCNL potranno
usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 100 ore annue.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle
quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale,
tenuto conto delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle
priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle
singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e
successivamente quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti
dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso,
il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell'art.
63.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli
organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Art. 65
(Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro)
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata
all'azienda al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l'inizio
della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la
lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'azienda stessa entro due giorni
dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità
lavorativa.
La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione
del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il
lavoratore il diritto al T.F.R. e all'indennità sostitutiva del preavviso.
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di
infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al
lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione
dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento
del 100% della normale retribuzione fino al 180 giorno.
Tale trattamento decorre dall'1.7.97. fino a tale data , pertanto, resta in
vigore il trattamento previsto dall'art. 64 del CCNL sottoscritto in data 1.4.92.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento
previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità
di malattia da parte degli enti assicuratori.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art. 54 ne sospende
la fruizione nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso
e/o di prognosi complessiva superiore a 7 (sette) giorni di calendario.
Le parti, in considerazione delle modifiche intervenute a far data dall'1 luglio
1997 relativamente al trattamento economico in caso di malattia e di infortunio
non sul lavoro, convengono di effettuare, entro il 31 marzo 1998, una verifica
tra i dati di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro nel settore comparando
gli stessi tra il primo semestre e il secondo semestre 1997 e definendo, qualora
i dati ne evidenziassero l'esigenza, misure di specifica disincentivazione al
fine di limitare il fenomeno.
Tale verifica e le relative definizioni dovranno intendersi come risultanze
del presente rinnovo contrattuale e non avranno relazione alcuna con l'esito
del percorso di rinnovo contrattuale successivo al 31 dicembre 1997.